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 RISCHIO CONFISCA E CASCHI NON OMOLOGATI
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REBECHIN
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Friuli Venezia Giulia

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Inserito il - 14/10/2005 :  21:30:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di REBECHIN  Rispondi Quotando
Ho sentito che se mi fermano e utilizzo un casco non omologato rischio anche quì la confisca...

Ma se io ho un casco REGOLARE e il mio passeggero/a ha il casco non omologato?

Ci sono delle differenze se il passeggero è minorenne / maggiorenne ... con patente / senza patente , ecc.? Questo quesito mi è sorto sapendo che in automobile, è possibile detrarre i punti al passeggero se questo è sporvvisto di cinture ma ha una patente.

Quindi, rischio la confisca se solo il passeggero ha un casco non omologato? ci sono alcune eccezzioni? GRAZIE 1.000 GIà in anticipo

Polizia Municipale
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Friuli Venezia Giulia

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Inserito il - 15/10/2005 :  12:41:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Polizia Municipale  Rispondi Quotando
La risposta è piuttosto complicata, in quanto è necessario fare numerose distinzioni. Ma andiamo con ordine, partendo dai ciclomotori.

1) conducente minorenne alla guida di ciclomotore che trasporta passeggero minorenne o maggiorenne con casco non omologato: art. 171 per il casco non omologato (€ 68,00) + art. 170 per il trasporto passeggero non possibile su ciclomotore (€ 68,00) + art. 115, comma 4, perchè conducente minorenne (€ 35,00) + confisca del mezzo e del casco. Da contestare all'esercente la potestà dei genitori del conducente, se il passeggero è minorenne, in quanto l'art. 171, comma 2, prevede che quando l'uso del casco (l'uso del casco non omologato equivale a non indossarlo) riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. Trattandosi di conducente minorenne, la responsabilità della violazione ricade sull'esercente la potestà dei genitori del conducente stesso. Da contestare al passeggero se maggiorenne in quanto direttamente responsabile della violazione. Nessuna decurtazione di punti in quanto questa viene effettuata solo nelle situazioni in cui è prescritta la patente di guida (per i ciclomotori è previsto il cosiddetto "patentino" che non è equiparabile alla patente).

2) conducente maggiorenne alla guida di ciclomotore che trasporta passeggero minorenne o maggiorenne con casco non omologato: art. 171 per il casco non omologato del passeggero (€ 68,00) + art. 170 per il trasporto passeggero (€ 68,00) + confisca del mezzo e del casco. Da contestare al conducente se il passeggero è minorenne, in quanto l'art. 171, comma 2, prevede che quando il mancato uso del casco rigurada un minore trasportato, della violazione risponde il conducente stesso. Da contestare al passeggero se maggiorenne in quanto direttamente responsabile per la violazione. Nessuna decurtazione di punti in quanto il decremento di punteggio viene effettuato solo nelle situazioni in cui è prescritta la patente di guida (per i ciclomotori è previsto il cosiddetto "patentino" che non è equiparabile alla patente)

Passiamo ora ai motocicli.

1) conducente minorenne (di almeno anni 16) alla guida di motociclo che trasporta passeggero minorenne con casco non omologato: art. 171 per il casco non omologato (€ 68,00) + art. 115, comma 4, perché minorenne e quindi non può trasportare un passeggero (€ 35,00) + confisca del mezzo e del casco. Da contestare all'esercente la potestà dei genitori del conducente, in quanto l'art. 171, comma 2, prevede che quando l'uso del casco (l'uso del casco non omologato equivale a non indossarlo) riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente. Trattandosi di conducente minorenne, la responsabilità della violazione ricade sull'esercente la potestà dei genitori del conducente stesso. Decurtazione di 5 punti dalla patente di guida (patente A1) del conducente.

2) conducente minorenne (di almeno anni 16) alla guida di motociclo che trasporta passeggero maggiorenne con casco non omologato: art. 171 per il casco non omologato (€ 68,00) + art. 115, comma 4, perché minorenne e quindi non può trasportare un passeggero (€ 35,00) + confisca del mezzo e del casco. Per il casco non omologato da contestare al passeggero in quanto maggiorenne e quindi direttamente responsabile della violazione. Per il trasporto di passeggero da contestare all'esercente la potestà dei genitori del conducente in quanto minorenne. Nessuna decurtazione.

3) conducente maggiorenne alla guida di motociclo che trasporta passeggero minorenne con casco non omologato: art. 171 per il casco non omologato (€ 68,00) + confisca del mezzo e del casco. Da contestare al conducente, in quanto l'art. 171, comma 2, prevede che quando il mancato uso del casco rigurada un minore trasportato, della violazione risponde il conducente stesso. Decurtazione di 5 punti dalla patente di guida del conducente.

4) conducente maggiorenne alla guida di motociclo che trasporta passeggero maggiorenne con casco non omologato: art. 171 per il casco non omologato (€ 68,00) + confisca del mezzo e del casco. Da contestare al passeggero maggiorenne. Nessuna decurtazione.



citazione:
Messaggio inserito da REBECHIN

Ho sentito che se mi fermano e utilizzo un casco non omologato rischio anche quì la confisca...

Ma se io ho un casco REGOLARE e il mio passeggero/a ha il casco non omologato?

Ci sono delle differenze se il passeggero è minorenne / maggiorenne ... con patente / senza patente , ecc.? Questo quesito mi è sorto sapendo che in automobile, è possibile detrarre i punti al passeggero se questo è sporvvisto di cinture ma ha una patente.

Quindi, rischio la confisca se solo il passeggero ha un casco non omologato? ci sono alcune eccezzioni? GRAZIE 1.000 GIà in anticipo

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REBECHIN
Nuovo Utente


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11 Messaggi

Inserito il - 18/10/2005 :  20:49:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di REBECHIN  Rispondi Quotando
beh.. per farla breve a parte le senzioni

mi sembra di capire che la parolina confisca è sempre presente... quindi ci rimettiano sempre, ciclomotoristi, motociclisti, minorenni, non minorenni, ecc.

cmq grazie per la risposta, se prima facevo attenzione al casco omologato, questa volta lo controllo ogni volta prima di mettere in moto (sia il mio, sia quello del passeggero)
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Inserito il - 20/10/2005 :  13:14:27  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Polizia Municipale  Rispondi Quotando
Innanzi tutto, invitiamo i lettori a tenere presente che tutto ciò che verrà di seguito illustrato è conseguenza dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge n. 3596 di conversione del D.L. 184/05 sulla patente a punti.
Il citato disegno di legge deve però ancora passare alla Camera per la sua approvazione definitiva e, quindi, la sua effettiva applicazione. Ciò significa che per ora nulla cambia riguardo alla confisca dei ciclomotori/motoveicoli.
Si è comunque sulla buona strada per giungere ad un alleggerimento della valenza sanzionatoria conseguente all'accertamento di determinate violazioni al codice stradale.
Nello specifico è stata modificata la norma relativa alla confisca dei veicoli a due ruote in caso di accertamento di numerose violazioni al codice stradale (fra le quali la guida senza casco e il trasporto abusivo di un passeggero su ciclomotore), prevedendo il fermo amministrativo di tre mesi, a meno che la violazione non sia reiterata (almeno due volte in un biennio), nel qual caso è prevista la confisca del mezzo.
Di conseguenza, salvo il caso di reiterazione della violazione, il proprietario del veicolo a due ruote rientrerà in possesso del bene trascorsi tre mesi.
Si precisa che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione, i provvedimenti di sequestro o di confisca già disposti saranno convertiti in provvedimenti di fermo.
La confisca rimane, invece, quale sanzione accessoria immediata, qualora il veicolo a due ruote sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato venga commesso da un detentore maggiorenne che da un detentore minorenne.
Per quanto attiene le violazioni a norme previste dal codice della strada, ciò significa che la confisca dovrà essere applicata qualora vengano accertate la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti o l'omissione di soccorso.
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Sandro14
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Inserito il - 21/10/2005 :  00:03:47  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Sandro14  Rispondi Quotando
Quali sarebbero le altre sanzioni, oltre a quella senza casco? Le stesse di sempre?

Two is good, one is better...
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Inserito il - 29/10/2005 :  09:40:18  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Polizia Municipale  Rispondi Quotando

L'omologazione dei caschi è necessaria perché indica che il casco è di tipo approvato ed ha superato dei test di resistenza; in tal senso essa costituisce anche una garanzia per l'utente. L'omologazione ECE/ONU-22 è stampigliata su una targhetta all'interno del casco e reca il numero progressivo del casco, il numero di omologazione, il riferimento al paese di appartenenza e l'eventuale limitazione per ciclomotori. A titolo esemplificativo si riproduce quanto segue:
E = omologata secondo le disposizioni del regolamento ECE/ONU-22
3 = paese (in codice) in cui è stata rilasciata l'omologazione; in questo caso l'Italia
022/05 = regolamento ECE in base al quale è omologato il casco (possibili anche 022/02 o 03 o 04)
042456 = numero omologazione ECE/ONU
2445 = numero progressivo di costruzione del casco

In Italia c'è un'altra targhetta di omologazione quella DGM DTT che reca la limitazione CC (casco per ciclomotori). Tale omologazione non è più ammessa, vale a dire che i corrispondenti caschi non possono più essere commercializzati, ma chi ne era già in possesso può continuare ad utilizzarli.
Si precisa infine che alcuni caschi di produzione italiana hanno perso l'omologazione ECE/ONU. Lo si è appreso da due decreti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, datati entrambi 8 ottobre 2004, e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004. Tutto ha origine dal ritiro delle omologazioni ECE/ONU E13*22R00*22R05*0144*00 e ECE/ONU E13*22R00*22R05*0084*00 da parte del Ministero dei Trasporti del Granducato di Lussemburgo. A perdere la fiducia ed il marchio di sicurezza sono i seguenti prodotti:
1) il casco protettivo di marca Woodex, tipo W2003/05 (con numero superiore a 70400), fabbricato dalla ditta Woodex Helmets S.r.l. con sede a Messina;
2) il casco protettivo di marca Criko, nei modelli Criko, CK, Malbo, Gem, ZKI, Ashyang, Omega, First, Xanicee, Woaza, tutti fabbricati dalla ditta Criko Helmets S.a.s. con sede a Lucca. Per questi prodotti, i citati decreti stabiliscono il ritiro immediato dal commercio.
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Inserito il - 18/11/2005 :  08:28:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Polizia Municipale  Rispondi Quotando
Informiamo i lettori di questo forum che il Governo ha ritirato il decreto legge 184/05.
Pertanto, per quanto riguarda le confische dei veicoli a due ruote tutto rimane com'è.
Inoltre, sono decadute le modifiche al Codice della Strada delle quali in questi giorni si è sentito parlare.
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berva
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1 Messaggi

Inserito il - 12/02/2006 :  21:33:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Salve, mi sono appena iscritto per chiedere una cosa: se il mio casco è vecchio (è nel '94) e allora era omologato, vale ancora l'omologazione? O comunque se non vale più lo posso usare lo stesso o rischio la confisca?

E poi... se compro un casco modulare, cioè di quelli apribili, che è omologato come casco integrale quando è chiuso sono in regaola se lo porto aperto?
Quando è aperto è comunque molto più protettivo dei caschi "jet" (quelli aperti appunto che sono comunque omologati)
Su internet si dice che, siccome l'omologazione c'è solo a casco chiuso (non che aperto sia pericoloso, ma è così la dicitura) allora equivarrebbe (forse) ad andare in giro con casco non omologato = confisca!!

Vorei sapere la polizia municipale cosa ne pensa.

Grazie

Modificato da - berva in data 15/06/2006 09:46:11
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Inserito il - 21/07/2006 :  11:43:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Polizia Municipale  Rispondi Quotando

Rispondiamo il più compiutamente possibile, anche se con ritardo...

Innanzitutto esistono diversi tipi di casco:

Leggero: comunemente indicato come "padella" e marchiato DGM, offre protezione ridotta alla nuca e presenta talvolta una piccola visiera; viene usato prevalentemente da chi guida ciclomotori in città e/o compie piccoli tragitti.
Dal 1° settembre 2006 sarà vietata la commercializzazione in Italia dei caschi protettivi per ciclomotore individuati dal marchio di omologazione DGM (Direzione Generale Motorizzazione), e comunemente detti "a padella". Tali caschi - non più omologati dal 1° settembre 2005, in base al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 28 luglio 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31.8.2000 - hanno caratteristiche tecniche inferiori a quelle previste dalla normativa internazionale per i caschi da motociclista. I conducenti di ciclomotori che possedessero un casco DGM possono peraltro, continuare legittimamente ad usarlo.

Aperto: Detto anche "Jet", è leggermente più protettivo di quello leggero, ha una visiera di lunghezza variabile, normalmente apribile ed è usato prevalentemente da chi guida moto di piccola-media cilindrata in climi caldi e/o in città.
In caso di urto non offre grande protezione alla mandibola, alla mascella e al naso che sono coperti solo dalla visiera.

Integrale: Protegge tutta la testa compresa la nuca, presenta visiera mobile capace di coprire interamente gli organi visivi. È il più sicuro dei tre ed è generalmente usato da chi guida motocicli e da chi compie medi-lunghi viaggi con il motoveicolo e/o nel periodo invernale.
Ne esiste una versione detta modulare in cui la mentoniera che protegge il volto può essere ribaltata per maggiore comodità e per ampliare il campo visivo. Normalmente il casco per offrire una protezione adeguata deve essere usato con la mentoniera chiusa e bloccata.

Omologazione
Il casco, di qualunque tipo sia, deve essere omologato dal Ministero dei Trasporti e l'etichetta di omologazione che vi è applicata deve comprendere:

Legenda
E = omologazione secondo le disposizioni del regolamento ECE/ONU
2 = paese (in codice) in cui è stata rilasciata l'omologazione (in questo caso l'Italia)
022/02 o 03 o 04 o 05 = regolamento ECE in base al quale è omologato il casco
042456 = numero omologazione ECE/ONU (varia da casco a casco)
2445 = numero progressivo di costruzione del casco (varia da casco a casco).

Se manca questa etichetta il casco non è omologato ed è soggetto al sequestro e alla successiva confisca.
Circolare con un casco non omologato equivale a circolare senza casco, con la conseguenza che il ciclomotore verrà sequestrato e poi confiscato.

Il fatto di portare un casco modulare aperto non incide sull'omologazione ma solo sulla sicurezza personale del conducente. Jet e modulare aperto espongono il mento e la mascella ad ogni contusione possibile (il modulare aperto rischia inoltre di far leva e rompere l'osso del collo).


citazione:
Messaggio inserito da berva

Salve, mi sono appena iscritto per chiedere una cosa: se il mio casco è vecchio (è nel '94) e allora era omologato, vale ancora l'omologazione? O comunque se non vale più lo posso usare lo stesso o rischio la confisca?

E poi... se compro un casco modulare, cioè di quelli apribili, che è omologato come casco integrale quando è chiuso sono in regaola se lo porto aperto?
Quando è aperto è comunque molto più protettivo dei caschi "jet" (quelli aperti appunto che sono comunque omologati)
Su internet si dice che, siccome l'omologazione c'è solo a casco chiuso (non che aperto sia pericoloso, ma è così la dicitura) allora equivarrebbe (forse) ad andare in giro con casco non omologato = confisca!!

Vorei sapere la polizia municipale cosa ne pensa.

Grazie

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