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norme a tutela degli animali

come adottare un cane

NON ABBANDONARE GLI ANIMALI

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
(Strasburgo, 13 novembre 1987)

Art. 3 – c. 2 “Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia”.

Dichiarazione universale dei diritti dell’animale
(Bruxelles – UNESCO, 27 gennaio 1978)

Art. 6 – punto B “L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante”.

Legge 14 agosto 1991 N. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Art. 1 – “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il maltrattamento ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare la salute pubblica e l’ambiente” .

Legge Regionale 4 settembre 1990 N. 39
Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell' anagrafe canina.

Art. 7 – c. 1 “E’ vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici”.

Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali del Comune di Trieste (aggiornato 2006)

 Art. 10 – c. 1 – “ E’ severamente vietato abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsivoglia tipologia di corpo idrico, qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica ”.