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NON ABBANDONARE GLI ANIMALI
Convenzione europea
per la protezione degli animali da compagnia
(Strasburgo, 13 novembre 1987)
Art.
3 – c. 2 “Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia”.
Dichiarazione universale dei diritti dell’animale
(Bruxelles – UNESCO, 27 gennaio 1978)
Art.
6 – punto B “L’abbandono di un animale è un atto crudele e
degradante”.
Legge 14 agosto 1991 N. 281
Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione
del randagismo.
Art.
1 – “Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali
di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, il
maltrattamento ed il loro abbandono, al fine di favorire la
corretta convivenza tra uomo e animale e tutelare la salute
pubblica e l’ambiente” .
Legge
Regionale 4 settembre 1990 N. 39
Norme a tutela degli animali domestici per il controllo
e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'
anagrafe canina.
Art. 7 – c. 1 “E’
vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali
domestici”.
Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali
del Comune di Trieste (aggiornato 2006)
Art.
10 – c. 1 – “ E’ severamente vietato abbandonare in
qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini,
parchi e qualsivoglia tipologia di corpo idrico, qualsiasi tipo
di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna
autoctona o esotica ”. |