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Statuto
dell'Associazione nazionale
"ArciLesbica"
Approvato dal III Congresso, Roma 15, 16 e 17 Novembre 2002
TITOLO
I: DEFINIZIONE E FINALITÀ
ART.
1: DENOMINAZIONE - FINALITÀ - DURATA
ARCILESBICA
è un'Associazione nazionale, politica e culturale, costituita
e composta esclusivamente da donne. ARCILESBICA è un'Associazione
democratica, civile, lesbica, femminista, laica, pacifista, apartitica,
antifascista, antirazzista, multietnica, antiproibizionista, anche
di volontariato, e non persegue scopi di lucro.
ARCILESBICA
persegue la finalità di combattere ogni forma di pregiudizio
e di discriminazione nei confronti delle lesbiche e delle persone
omosessuali, di rivendicare il riconoscimento e il pieno godimento
dei loro diritti civili, di dare visibilità, sul piano politico,
culturale e dei diritti, alle lesbiche e alle persone omosessuali,
promuovendone l'affermazione dell'identità e la diffusione
della cultura. La durata dell'Associazione è illimitata.
ART
2: AFFILIAZIONE AD ARCI
Arcilesbica
è affiliata ad Arci e dichiara di condividerne le finalità
e di recepire i contenuti del suo Statuto.
ART.
3: SCOPI - OGGETTO
L'Associazione
non ha fini di lucro, aderisce ad ARCI FEDERAZIONE e ARCI NUOVA
ASSOCIAZIONE, e si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:
A)
far esistere un soggetto politico che si doti degli strumenti atti
ad operare nella realtà, e presentarsi sulla scena politica
del Paese in maniera chiara ed autorevole, per introdurre nella
società la libertà delle lesbiche e delle persone
omosessuali, dispiegando un'azione concreta e visibile, al fine
di diventare un punto di riferimento credibile, uno strumento di
difesa e di espressione per tutte le lesbiche, e poter intervenire
con ogni mezzo a disposizione su tutto quello che determina le condizioni
di vita e dell'esistenza delle persone omosessuali;
B)
diffondere ovunque visibilità, socialità, solidarietà
fra le lesbiche, per ribadire l'identità lesbica, individuale
e collettiva, in ogni luogo che la neghi o che non la preveda e
lanciare un'offensiva culturale e politica contro l'eterosessualità
obbligatoria;
C)
connettere le rivendicazioni lesbiche alle rivendicazioni di altri
soggetti in lotta per l'emancipazione, secondo un progetto generale
di liberazione dal dominio, e promuovere un movimento lesbico cosciente
ed incisivo, impegnato nella trasformazione della vita associata
nel segno della libertà, del rispetto, del benessere, della
convivenza, che sappia interloquire da una posizione chiara sia
con il movimento lesbico separatista, sia con il movimento gay,
sia con altri movimenti;
D)
diffondersi capillarmente sul territorio come presenza attiva, anche
promuovendo la collaborazione fra gay e lesbiche a livello dei circoli
ed associazioni locali, e creare nuovi spazi alla socializzazione
e all'incontro, che siano anche il luogo della militanza, dove costruire
e rilanciare progetti ed occasioni di scambio, elaborando e diffondendo
cultura ed informazioni che riguardano la comunità lesbica;
e a tal fine aprire vertenze con le istituzioni per difendere e
potenziare gli spazi dell'aggregazione e della politica delle lesbiche;
E)
far sì che le lesbiche diventino soggetti di diritti, realizzare
la loro piena cittadinanza, sia in quanto singole, sia in quanto
coppie, sia in quanto associate; e ciò attivandosi al fine
di ottenere l'approvazione di leggi a favore delle libertà
civili, contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale,
contro le discriminazioni nel mondo del lavoro, appoggiando le proposte
di legge in tal senso con manifestazioni, raccolte di firme e quant'altro
risulti necessario; attivarsi al fine di ottenere che il Parlamento
italiano recepisca nella sua interezza le direttive della Risoluzione
di Strasburgo;
F)
Rilanciare e ampliare il dibattito in tema di maternità indipendente,
rivendicando per le lesbiche che lo desiderano l’accesso alle
tecniche di riproduzione assistita, l’autoinseminazione, l’adozione
e l’affidamento dei minori;
G)
attivarsi affinché le leggi tutelino l'autodeterminazione
di tutte le donne sul proprio corpo, aprendo un dibattito sull'attuale
normativa riguardante la violenza sessuale, stimolando le istituzioni
ad attuare interventi di carattere preventivo e non solo punitivo
nei confronti della violenza sulle donne;
H)
attivare una politica di promozione culturale e civile a tutti i
livelli, sostenendo e diffondendo ogni forma di espressione artistica
e culturale realizzata dalle donne, e in particolare dalle lesbiche,
attraverso dibattiti, seminari, convegni, pubblicazioni, divulgazione
del patrimonio librario e documentario, e quant'altro sia necessario
per intervenire in maniera costante e capillare sul fronte dell'elaborazione
e della trasmissione della cultura lesbica;
I)
impegnarsi a far garantire il pieno diritto alla salute ed al benessere
psicofisico delle lesbiche, rivendicando la presenza di una Sanità
accessibile a tutte le lesbiche, con operatori preparati ed aperti
al rapporto con le fruitrici lesbiche, richiedendo finanziamenti
presso Enti pubblici e non, per realizzare progetti quali consultori
con personale appositamente formato, convenzioni con personale specializzato
in cliniche ed ospedali. Inoltre promuovere campagne di informazione
e di prevenzione sulle malattie a trasmissione sessuale fra cui
l'HIV ed altre malattie che colpiscono particolarmente la popolazione
femminile tra cui il tumore al seno.
J)
intavolare trattative con le istituzioni locali e centrali, e pretendere
da esse un'apertura in direzione dei bisogni delle lesbiche e di
tutte le persone omosessuali;
K)
produrre proposte, sul piano politico ma anche legislativo, con
le quali interloquire con le istituzioni, i partiti, i sindacati;
L)
utilizzare le sedi dell'Associazione e degli enti ad essa aderenti,
nonché i pubblici locali, per lo svolgimento di attività
politiche, aggregative, ricreative e ludiche, tra cui giochi, tornei,
feste, compresa la consumazione di alimenti e bevande.
ART.
4: SEGNI DISTINTIVI
ARCILESBICA
sceglie tale denominazione come la propria, e adotta quale marchio
una farfalla nera con all’interno il doppio simbolo di Venere
in bianco.
L'uso
della denominazione e del marchio è tassativamente precluso
a qualsiasi soggetto che non faccia parte di ARCILESBICA, mentre
è obbligo delle associazioni affiliate e delle singole socie
di fare della denominazione e del marchio un uso in armonia con
i valori e le finalità espresse dal presente Statuto.
TITOLO
II: ADESIONI E PARTECIPAZIONE ASSOCIATIVA
ART.
5: ADESIONI AD ARCILESBICA
Il
numero delle socie è illimitato. Possono aderire ad ARCILESBICA:
le singole individue, i collettivi, i circoli, le associazioni,
i club, e tutti i tipi di enti, purché organizzati in forma
autogestita e democratica, composti e diretti esclusivamente da
donne. Le associate dei circoli territoriali aderenti sono socie
dell'Associazione Nazionale ARCILESBICA. Ciascun ente dovrà
fare richiesta di adesione ad Arcilesbica Nazionale, rivolgendo
la propria domanda alla Segreteria, che nel termine di 30 giorni
dovrà comunicare la risposta. L'adesione comporta l'accettazione
del presente Statuto e l'adozione della tessera sociale dell'Associazione.
La violazione delle norme del presente Statuto può essere
motivo di revoca dell'affiliazione dell'ente o dell'esclusione da
ARCILESBICA della socia. Gli enti che aderiscono ad ARCILESBICA
sono retti da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica
e la propria autonomia amministrativa e patrimoniale. Ciascun ente
affiliato può decidere di condividere gli spazi a propria
disposizione con altri gruppi, anche misti, prevedendo inoltre,
nel proprio regolamento interno, la facoltà di consentire
o meno l'accesso agli uomini ai propri locali e di rivolgere le
proprie attività ad un pubblico misto e a un'utenza anche
maschile.
ArciLesbica
è un’associazione che intende disciplinarsi, sia nella
sua struttura nazionale che nelle emanazioni territoriali, attraverso
il rispetto autentico dei principi di democrazia e trasparenza.
A questo scopo si richiede che l’elezione degli organi direttivi,
di garanzia e di controllo, nazionali e territoriali, venga effettuata
(elettorato attivo) da soggetti che hanno aderito all’associazione
da almeno 2 mesi, a favore di soggetti (elettorato passivo) che
abbiano aderito all’associazione da almeno 4 mesi.
Ciascun
ente affiliato può decidere di condividere gli spazi a propria
disposizione con altri gruppi, anche misti, prevedendo inoltre,
nel proprio regolamento interno, la facoltà di consentire
o meno l'accesso agli uomini ai propri locali e di rivolgere le
proprie attività ad un pubblico misto e a un'utenza anche
maschile.
ART.
6: TESSERAMENTO
ARCILESBICA
ha una propria tessera associativa, con validità annuale.
La qualifica di socia si ottiene mediante il versamento della quota
associativa annuale, effettuato o direttamente ad ARCILESBICA Nazionale
o agli enti ad essa aderenti.
TITOLO
III: DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE
ART.
7: DIRITTI DELLE ASSOCIATE
Può
diventare socia chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente
dalla propria appartenenza etnica o religiosa, cittadinanza, professione,
orientamento sessuale. Le associate hanno diritto a:
a)
partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
b)
concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione e promuovere
attività corrispondenti ai principi e alle finalità
dell'Associazione;
c)
discutere all'interno di Arcilesbica una linea politica divergente
da quella scelta dal Congresso e dall’Assemblea Nazionale,
al fine di rendere permanente la dialettica politica dell'Associazione
nazionale, fermo restando l'obbligo ad attenersi alle decisioni
del Congresso e dell’Assemblea Nazionale, nelle attività
esterne all'Associazione stessa.
d)
approvare i bilanci preventivi e consuntivi, nelle forme della democrazia
diretta ovvero di mandato;
e)
eleggere gli organi di direzione, di garanzia e di controllo, nelle
forme della democrazia diretta ovvero di mandato, e ad essere elette
negli stessi;
f)
recedere in qualsiasi momento dall'Associazione; la socia o l'ente
recedente non ha diritto al rimborso o alla restituzione delle quote
associative versate.
ART.
8: DOVERI DELLE ASSOCIATE
Tutte
le socie sono tenute a:
a)
osservare lo Statuto e ogni altro Regolamento e/o deliberazione
emanati dagli organi dirigenti;
b)
far conoscere e affermare gli scopi dell'Associazione, e contribuire
a definire e realizzare i programmi;
c)
risolvere eventuali questioni controverse appellandosi al Collegio
delle Garanti e/o al Collegio delle Revisore dei Conti, in base
alle rispettive competenze.
d)
non esercitare, pena la decadenza, attività che arrechino
pregiudizio, anche morale, agli interessi di ArciLesbica, come l’adesione
a Circoli, Federazioni, Associazioni, Enti, che perseguono scopi
contrari o incompatibili con le attività e le finalità
di ArciLesbica.
e)
Le Socie riunite in Circolo sono tenute a trasmettere alla Segreteria
Nazionale un resoconto annuale sul proprio tesseramento e a corrispondere
la quota di spettanza sulle tessere ad ARCILESBICA NAZIONALE entro
il 30 Novembre di ciascun anno.
f)
Le socie riunite in Circolo sono tenute a inviare al Collegio delle
Garanti il proprio Statuto, il nominativo delle socie che ricoprono
cariche all’interno del Circolo e le eventuali modifiche,
e copia dei verbali dell’Assemblea di Circolo per l’approvazione
dei bilanci annuali, nonché sono tenute a inviare al Collegio
delle Revisore copia dei bilanci annuali approvati.
ART.
9: ADESIONE AD ARCI
La
socia Arcilesbica condivide pienamente diritti e doveri di socia
di ARCI FEDERAZIONE e ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE.
ART.
10: DECADENZA
Fatto
salvo il diritto di recesso, la decadenza dalla qualifica di socia
individuale e/o collettiva (ente) avviene:
a)
per il mancato rinnovo dell'adesione annuale da parte dell'ente;
b)
per il mancato pagamento della quota associativa;
c)
per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione
annuale da parte degli organi dirigenti preposti;
d)
per dichiarazione di esclusione da parte degli organi dirigenti
preposti.
TITOLO
IV: STRUTTURA E ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART.
11: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono
organi nazionali di direzione:
a)
Congresso Nazionale; b) Assemblea Nazionale;
c)
Segreteria Nazionale; d) Presidente Nazionale;
e)
Tesoriera Nazionale;
Sono
organi di garanzia e controllo:
f)
Collegio delle Garanti; g) Collegio delle Revisore dei Conti.
ART.
12: CONGRESSO NAZIONALE
Il
Congresso Nazionale è l'organo di maggiore partecipazione
associativa. Il Congresso Nazionale decide l’indirizzo politico
della Associazione. Esso si svolge in forma ordinaria di norma ogni
tre anni, con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale,
che ha il compito di convocarlo.
Partecipano
di diritto, con diritto di voto, le componenti della Segreteria
Nazionale, del Collegio delle Garanti e del Collegio delle Revisore
Esso
ha il compito di:
a)
discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
b)
discutere e approvare le proposte di modifica dello Statuto nazionale;
c)
eleggere la Segreteria Nazionale, il Collegio delle Garanti e il
Collegio delle Revisore dei Conti ;
d)
revocare il mandato agli organi che ha eletto;
e)
sciogliere l'Associazione.
Il
Congresso delibera il numero delle componenti della Segreteria Nazionale
da eleggere: tale numero deve essere dispari e non inferiore a 5.
Il
Congresso provvede all'elezione della Segreteria mediante votazione
segreta sulle candidature individuali, non essendo ammessa la candidatura
per lista. La procedura di voto prevede che ogni avente diritto
al voto esprima un numero di preferenze massimo pari al numero delle
Segretarie da eleggere.
La
stessa procedura viene seguita per l’elezione del Collegio
delle Garanti e del Collegio delle Revisore.
Vengono
elette, rispettivamente per ciascun organo, le candidate che hanno
ricevuto il maggior numero di voti.
In
caso di parità tra più candidate in ultima posizione,
deve svolgersi una votazione di ballottaggio solo tra queste candidate.
Il
Congresso Nazionale può anche svolgersi in forma straordinaria.
In tal caso esso viene convocato dall’Assemblea Nazionale
(a sua volta convocata nei modi previsti dal presente Statuto) con
il voto favorevole di almeno i 2/3 delle aventi diritto al voto
e deve svolgersi entro 3 mesi dalla convocazione.
Il
Congresso Nazionale straordinario delibera sugli argomenti che ne
hanno richiesto la convocazione, e in particolare delibera in merito
al provvedimento dell’Assemblea Nazionale di sospendere temporaneamente
la Segreteria Nazionale o una o più delle sue componenti.
Il
Congresso Nazionale delibera con la presenza del 50% più
uno delle aventi diritto, sempre a maggioranza semplice delle presenti,
salvo per l’approvazione di modifiche dello Statuto, per la
revoca del mandato agli Organi e per la delibera in merito al provvedimento
dell’Assemblea Nazionale di sospendere temporaneamente la
Segreteria Nazionale o una o più delle sue componenti, per
le quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 delle aventi
diritto.
ART.
13: ASSEMBLEA NAZIONALE DELLE ASSOCIATE
L'Assemblea
Nazionale è il massimo organo di governo e di rappresentanza
dell'Associazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di:
a)
applicare le decisioni congressuali;
b)
discutere e approvare il programma di attività e definire
le sue modalità di realizzazione;
c)
discutere e approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
d)
discutere e approvare il piano di tesseramento sociale;
e)
esercitare un'azione di controllo, politico e finanziario, sull'operato
degli organi eletti dal Congresso; a questo scopo l'Assemblea ha
il potere di sospendere l'intera Segreteria o una o più delle
sue componenti, con l'obbligo di convocare un Congresso Nazionale
straordinario per la ratifica o meno di tale sospensione e l'elezione
delle nuove cariche; per esercitare tale potere di sospensione è
necessaria la presenza di almeno i 2/3 delle aventi diritto al voto
e la maggioranza assoluta dei voti.
f)
convocare il Congresso Nazionale ordinario e straordinario, stabilendone
le norme di partecipazione e svolgimento e approvandone i materiali
preparatori. Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale
devono tener conto del criterio di proporzionalità tra la
base associativa di ciascun circolo e le sue delegate, prevedendo
peraltro un numero massimo di delegate spettanti a ciascun circolo;
lo stesso criterio deve essere utilizzato anche nei confronti delle
socie individuali tesserate direttamente da Arcilesbica Nazionale.
Deve essere garantita comunque almeno 1 delegata per circolo. L’Assemblea
Nazionale deve garantire lo svolgimento del Congresso Nazionale
in una sede geograficamente favorevole a tutte le realtà
dei circoli o, in caso di impossibilità, provvedere a favorire
la partecipazione delle delegate dei circoli più distanti
o in condizioni economiche più sfavorevoli.
g)
decidere la costituzione o l'adesione a organizzazioni od imprese;
h)
revocare l'adesione di enti e la qualifica di socia, su proposta
della Segreteria Nazionale;
i)
ratificare i provvedimenti di sospensione cautelare di enti e socie,
predisposti dalla Segreteria Nazionale;
L'Assemblea
Nazionale si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile,
per l'approvazione dei bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
ART.
14: ASSEMBLEA NAZIONALE: COMPOSIZIONE E DELIBERE
La
partecipazione all'Assemblea Nazionale è aperta a tutte le
associate ARCILESBICA.
Hanno
diritto di voto due delegate per ciascun ente o circolo aderente,
oltre alle componenti della Segreteria Nazionale, del Collegio delle
Garanti e del Collegio delle Revisore. La Segreteria Nazionale ha
inoltre la facoltà di distribuire alle socie individuali
una delega di voto ogni cinquanta socie individuali tesserate direttamente
da ARCILESBICA NAZIONALE. L'Assemblea Nazionale è convocata
dalla Segreteria Nazionale mediante comunicazione scritta inviata
agli enti, almeno 15 giorni prima della data di convocazione, nonché
con affissione presso i locali della propria sede. L'Assemblea Nazionale
può essere inoltre convocata, su richiesta di almeno 1/3
delle sue componenti di diritto, per mezzo della Segreteria, oppure
su richiesta del Collegio delle Garanti e/o della Revisore dei Conti
in merito a materie di loro competenza. L'Assemblea Nazionale delibera
a maggioranza semplice delle presenti, salvo per l'approvazione
del bilancio e sue variazioni, per la delibera di sospendere temporaneamente
la Segreteria Nazionale o una o più delle sue componenti,
e per la convocazione del Congresso Nazionale straordinario, per
le quali è necessario il voto favorevole dei 2/3 delle aventi
diritto.
ART.
15: SEGRETERIA NAZIONALE
La
Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo del governo dell'Associazione;
opera collegialmente, rappresenta
ed
esprime l'unità politica dell'Associazione, ne attua il coordinamento
politico ed organizzativo ed esercita compiti di rappresentanza
politica esterna.
La
Segreteria Nazionale si riunisce almeno ogni due mesi o ogni qual
volta una delle sue componenti ne faccia richiesta. Essa è
eletta dal Congresso Nazionale, a scrutinio segreto, ed è
formata da un minimo di cinque componenti. La Segreteria Nazionale
resta in carica 3 anni, il suo operato è sottoposto al controllo,
politico e finanziario, dell'Assemblea Nazionale, che può
sospendere il mandato, sia all'intero organo, sia a una o più
delle sue componenti, in caso di gravi inadempimenti o di comportamenti
non conformi ai principi ispiratori del presente Statuto. In caso
di dimissioni di singole componenti della Segreteria, quest'ultima
provvederà direttamente alla sostituzione; la quota massima
di sostituzioni è fissata alla metà delle componenti
originariamente elette dal Congresso: superata tale soglia, la Segreteria
decade, convocando il Congresso Nazionale che provvederà
alla elezione di una nuova Segreteria. In caso di dimissioni dall’incarico
di Presidente e/o di Tesoriera, la Segreteria provvederà
ad affidare tali incarichi ad altre componenti della Segreteria
stessa.
Essa
ha il compito di:
a)
garantire l'attuazione delle scelte di programma decise dall'Assemblea
Nazionale e la realizzazione delle iniziative ad esso connesse;
b)
garantire il funzionamento della sede e dei servizi nazionali;
c)
fungere da organo di intermediazione e coordinamento tra enti aderenti,
associate e Assemblea Nazionale, recependo tutte le istanze provenienti
dalla base associativa e trasmettendole all'Assemblea, quale massimo
organo direttivo dell'Associazione;
d)
convocare, almeno una volta all'anno, l'Assemblea Nazionale;
e)
redigere il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, da sottoporre
all'Assemblea per l'approvazione;
f)
eseguire le delibere dell'Assemblea Nazionale;
g)
deliberare in merito alle richieste di adesione ad ARCILESBICA da
parte degli enti territoriali;
h)
proporre all'Assemblea Nazionale la revoca dell'adesione dell'ente
o della qualifica di socia in caso di violazione delle norme statutarie;
in caso di particolare gravità e urgenza, la Segreteria Nazionale
ha il potere di sospensione cautelare di enti e socie, in attesa
della ratifica da parte dell'Assemblea Nazionale;
i)
stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività
sociali;
l)
inviare i verbali delle riunioni di segreteria ai Circoli ed enti
aderenti, al Collegio delle Garanti e al Collegio delle Revisore
dei Conti;
m)
sottoporre al Collegio delle Garanti le richieste di adesione da
parte di nuovi circoli ed enti;
n)
informare il Collegio delle Garanti e/o il Collegio delle Revisore
dei Conti, prima di prendere qualunque provvedimento cautelativo,
delle controversie insorte;
o)
informare il Collegio delle Revisore dei Conti prima di approvare
delibere che prevedano significative entrate e/o uscite di bilancio;
p)
convocare l’Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla richiesta
di convocazione da parte del Collegio delle Garanti e/o delle Revisore
dei Conti.
ART.
16: PRESIDENTE
La
Presidente Nazionale è la legale rappresentante dell'Associazione.
La Presidente è portavoce ufficiale dell’Associazione.
Presiede e dirige i lavori dell'Assemblea Nazionale e del Congresso
Nazionale.
Essa
è eletta dalla Segreteria Nazionale, tra le sue componenti.
ART.
17: TESORIERA
Ha
il compito di attuare le scelte amministrative degli indirizzi di
bilancio fissati dall'Assemblea e dalla Segreteria Nazionale. La
Tesoriera ha la facoltà di farsi coadiuvare da una figura
professionale, eventualmente anche esterna all'Associazione, per
la tenuta delle scritture contabili. Essa è eletta dalla
Segreteria Nazionale, tra le sue componenti.
ART
18: COLLEGIO DELLE GARANTI
E'
l'organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione
interna dell'Associazione Nazionale.
Il
Collegio è composto da tre socie, scelte al di fuori da quelle
elette nella Segreteria Nazionale e nel Collegio delle Revisore
dei Conti, e resta in carica tre anni. In caso di dimissioni di
una delle componenti, la nomina della sostituta è effettuata
dalle Garanti ancora in carica; in caso di dimissioni di due componenti
o dell'intero Collegio, l'Assemblea Nazionale provvede alla sostituzione
per il periodo mancante sino alla scadenza originaria del mandato.
Esso interpreta le norme statutarie e regolamentari, dando pareri
sulla corretta applicazione; verifica la conformità degli
Statuti degli enti aderenti alle norme vincolanti del presente Statuto;
dirime le controversie insorte tra le socie, tra gli enti aderenti,
e tra questi e gli organismi dirigenti dell'Associazione.
Il
Collegio delle Garanti ha il compito di esaminare i verbali delle
Assemblee delle socie dei Circoli ed enti aderenti relative all’approvazione
dei loro bilanci annuali, al fine di verificare la loro conformità
a principi di democrazia, pur salvaguardando l’indipendenza
e l’autonomia dei circoli e degli enti stessi.
Il
Collegio delle Garanti ha la facoltà di ottenere, su materie
di propria competenza, la convocazione da parte della Segreteria
Nazionale di un’Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla richiesta.
ART.
19: COLLEGIO DELLE REVISORE DEI CONTI
E'
l'organo di controllo amministrativo. Il Collegio è composto
da tre socie, scelte al di fuori da quelle elette nella Segreteria
Nazionale e nel Collegio delle Garanti, e resta in carica tre anni.
In caso di dimissioni di una delle componenti, la nomina della sostituta
è effettuata dalle Revisore ancora in carica; in caso di
dimissioni di due componenti o dell'intero Collegio, l'Assemblea
Nazionale provvede alla sostituzione per il periodo mancante sino
alla scadenza originaria del mandato. Il Collegio ha il compito
di controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione, la
regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei
bilanci alle scritture. Esso presenta all'Assemblea ogni anno una
relazione sul bilancio consuntivo.
Il
Collegio delle Revisore dei Conti ha il compito di dirimere le controversie
insorte tra le socie, e tra queste e gli organismi dirigenti dell’Associazione
per le materie di sua competenza, nonché di esaminare i bilanci
annuali dei Circoli e degli enti aderenti, al fine di verificare
la loro conformità a principi di trasparenza, pur salvaguardando
l’indipendenza e l’autonomia dei circoli e degli enti
stessi.
Il
Collegio delle Revisore dei Conti ha la facoltà di ottenere,
su materie di propria competenza, la convocazione da parte della
Segreteria Nazionale di un’Assemblea Nazionale entro tre mesi
dalla richiesta.
ART.
20: REGOLAMENTI DEGLI ORGANI
La
Segreteria Nazionale, il Collegio delle Garanti e il Collegio delle
Revisore devono provvedere, entro 90 giorni dall'insediamento, pena
la loro decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini
le modalità del proprio funzionamento. La Segreteria Nazionale
deve, inoltre, redigere il regolamento relativo alle modalità
di funzionamento dell'Assemblea Nazionale.
TITOLO
V: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
ART.
21: PATRIMONIO
Il
patrimonio dell'Associazione Nazionale è costituito da:
a)
beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, per intero
o per quote; b) le eccedenze degli esercizi annuali; c) erogazioni,
donazioni e lasciti; d) partecipazioni societarie; e) fondo di riserva
(parte del residuo attivo di bilancio è da accantonare nel
fondo di riserva).
ART.
22: FONTI DI FINANZIAMENTO
Le
fonti di finanziamento dell'Associazione Nazionale sono:
a)
le quote annuali di adesione degli enti e di tesseramento delle
socie; b) i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
c) i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività,
servizi, iniziative e progetti; d) i contributi pubblici e dei privati.
ART.
23: BILANCIO
Il
bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre
di ogni anno, deve essere redatto dalla Segreteria Nazionale e sottoposto
per l'approvazione all'Assemblea Nazionale entro il 30 Aprile successivo.
Il bilancio consuntivo deve essere comprensivo dello stato patrimoniale
dell'Associazione Nazionale. Il bilancio dovrà prevedere
la costituzione e l'incremento di un fondo di riserva. L'utilizzo
del suddetto fondo è vincolato alla decisione dell'Assemblea
Nazionale. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto in
parte come fondo di riserva e in parte tenuto a disposizione per
iniziative e per nuovi impianti e attrezzature.
TITOLO
VI: NORME GENERALI PER LA DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
ART.
24: PRINCIPI GENERALI
ARCILESBICA
si ispira e si uniforma ai principi espressi statutariamente da
ARCI. In particolare all'adozione di strumenti democratici di governo;
alla trasparenza delle decisioni; alla verificabilità dei
programmi; all'uguaglianza di diritti tra tutte le socie.
ART.
25: VOTAZIONI
Nelle
votazioni congressuali e assembleari ogni avente diritto ha diritto
a un solo voto; non sono mai ammesse subdeleghe. Le decisioni degli
organi sono normalmente deliberate con voto palese, salvo quanto
diversamente stabilito nel presente Statuto e qualora ne sia fatta
richiesta da almeno 1/5 delle partecipanti al voto.
TITOLO
VII: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART.
26: SCIOGLIMENTO
Lo
scioglimento di ARCILESBICA può essere deciso solo da un
Congresso Nazionale appositamente convocato. Il patrimonio dell'Associazione
Nazionale, dedotte le passività, sarà devoluto a Enti
o Associazioni Nazionali senza scopo di lucro aventi finalità
assistenziali e di interesse generale analoghe a quelle di ARCILESBICA.
ART.
27: COLLEGIO DI LIQUIDATRICI
Il
Congresso Nazionale dovrà determinare le modalità
di liquidazione e scioglimento dell'Associazione, nonché
nominare un Collegio di Liquidatrici incaricato di procedere alla
liquidazione e allo scioglimento.
TITOLO
VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART.
28: RINVIO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE
Per
quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le
norme del Codice Civile.
Statuto
approvato dal 2°Congresso Arcilesbica del 12, 13 e 14 Novembre
1999 con
38 voti favorevoli, 0 voti contrari e 1 astenuta
Ancona,
14 Novembre 1999
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